STATUTO DEL "COMITATO PARITETICO EDILE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO"

TITOLO PRIMO: COSTITUZIONE - DURATA - SEDE - SCOPI

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
Ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile con il presente Statuto viene istituzionalizzato il "Comitato Paritetico Edile per la Formazione e la Sicurezza per la Provincia Autonoma di Bolzano" - di seguito denominato "Comitato" -, in attuazione di quanto previsto a livello nazionale in materia di Organismi Paritetici, nonché di quanto previsto dal verbale di accordo sottoscritto dalle parti sociali in data 09.11.1996.
ART. 2 - SEDE E DURATA
Il Comitato ha sede in Bolzano, Via Marconi 2. La durata del Comitato è indeterminata nel tempo.
ART. 3 - FINALITA' E SCOPI DEL COMITATO
Il Comitato ha come finalità specifiche - nel proprio ambito territoriale - la promozione, l'organizzazione, l'attuazione di iniziative di prima formazione per i giovani che entrano nel settore; iniziative di formazione continua; qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici e quadri secondo le esigenze del mercato del lavoro, nonché la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro, l'integrità fisica dei lavoratori ed in generale il miglioramento dell'ambiente di lavoro nel settore edile.
A tal fine il Comitato:
a) effettua studi, ricerche, raccolta ed elaborazione dati in materia e sviluppa iniziative promozionali;
b) collabora con enti ed organismi pubblici e privati che si occupano di formazione professionale, sicurezza ed igiene del lavoro;
c) promuove la diffusione, anche nei luoghi di lavoro, di materiale di informazione in materia di formazione professionale, sicurezza ed igiene del lavoro;
d) organizza corsi di formazione professionale rivolti principalmente a:
- giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;
- giovani neo diplomati e neo laureati;
- personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese;
- lavoratori in mobilità e contratti di formazione-lavoro;
nonché, corsi sulla sicurezza ed igiene del lavoro per i lavoratori edili, ai vari livelli, in attuazione del disposto legislativo ex D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
e) promuove la formazione di professionisti specificamente qualificati, idonei a dare applicazione alla normativa della sicurezza ed igiene del lavoro e ad istruire le maestranze del settore edile;
f) svolge un servizio di vigilanza e consulenza a favore delle imprese edili per il rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
g) da attuazione ad ogni altro compito congiuntamente affidatogli dalle organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatari del presente Statuto, o congiuntamente dalle rispettive Organizzazioni nazionali.
Il Comitato non ha fini di lucro.

TITOLO SECONDO: ORGANI DEL COMITATO - COMPOSIZIONE - POTERI

ART. 4 - ORGANI DEL COMITATO
Gli Organi del Comitato sono:
a) il Comitato di Gestione
b) il Presidente
c) il Collegio dei Sindaci
ART. 5 - COMITATO DI GESTIONE
Il Comitato di Gestione è composto da 8 membri così designati:
- 2 membri dalle organizzazioni imprenditoriali degli industriali;
- 2 membri dalle organizzazioni imprenditoriali artigiane;
- 4 membri dalle organizzazioni provinciali dei lavoratori
Con le stesse modalità di cui sopra le Organizzazioni designano 8 membri supplenti (4+4), i quali sostituiscono ad ogni effetto i membri effettivi eventualmente assenti.
ART. 6 - DURATA DELL'INCARICO
I membri del Comitato di Gestione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati, con comunicazione scritta a tutte le parti.
E' però data facoltà alle Organizzazioni di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato.
I membri nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del mandato, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
Entro i trenta giorni precedenti la scadenza di ciascun quadriennio le Organizzazioni dovranno designare, per il quadriennio successivo, i propri rispettivi rappresentanti. In difetto di tale designazione s'intenderanno tacitamente confermati, per un altro quadriennio, i componenti in carica.
ART. 7 - DECADENZA
Decadono dalla carica i membri del Comitato di Gestione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sedute.
ART. 8 - POTERI DEL COMITATO
L'unico organo deliberante è il Comitato di Gestione. Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente. Si riunisce di norma una volta ogni due mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre membri.
Il Comitato di Gestione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Comitato di Gestione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Spetta al Comitato di Gestione:
a) amministrare il contributo per la formazione e per la sicurezza;
b) provvedere all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
c) curare ogni altro adempimento posto a suo carico dai contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 1;
d) approvare, su proposta dell'organo di Presidenza, il piano generale dell'attività nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative e di prevenzione da svolgere, con i relativi costi; tale piano sarà predisposto tenendo conto degli orientamenti del mercato e dei bisogni di formazione rilevati dai dati in possesso dell'Osservatorio della Cassa Edile ed attraverso periodiche indagini svolte presso le aziende edili della Provincia di Bolzano, sulla base delle disponibilità finanziarie di esercizio;
e) nominare l'organo sindacale;
f) compiere tutti gli altri atti ed assumere le iniziative che valgono a raggiungere i fini statutari.
ART. 9 - PRESIDENTE
Uno fra i membri del Comitato di Gestione nominato dai datori di lavoro assumerà la funzione di Presidente, su proposta delle associazioni territoriali dei datori di lavoro.
Uno fra i membri nominati dal Comitato di Gestione dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di questi, la funzione di Vice-Presidente.
In caso di assenza del Presidente questo delega il Vice-Presidente a sostituirlo attribuendogli la firma sociale a tempo determinato.
Spetta al Presidente di sovrintendere all’applicazione dello Statuto o e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Gestione.
Qualsiasi atto concernente il prelievo, la erogazione ed il movimento dei fondi del Comitato deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice-Presidente.
Il Presidente presiede il Comitato di Gestione, ha la firma e rappresenta legalmente il Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio.
ART. 10 - COLLEGIO DEI SINDACI
Il Comitato di Gestione nomina un Organo Sindacale, composto alternativamente come segue:
a) Un Collegio Sindacale costituito da tre componenti iscritti al Registro dei Revisori Legali, di cui due designati rispettivamente dalle organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dalle organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente statuto. Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto, di comune accordo, dalle predette organizzazioni territoriali; in mancanza di accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale di Bolzano.
b) Un Sindaco unico iscritto al Registro dei Revisori Legali.
L'Organo Sindacale si riunisce periodicamente e ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
L'Organo Sindacale, nella composizione deliberata dal Comitato di Gestione, esamina i bilanci consuntivi del Comitato per controllarne la corrispondenza ai registri contabili.
L'Organo Sindacale esercita le attribuzioni ed ha i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del codice civile, in quanto applicabili. Esso deve riferire al Comitato di Gestione eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle sue mansioni.
L'Organo Sindacale partecipa alle riunioni del Comitato di Gestione senza voto deliberativo.
All'Organo Sindacale, nella forma prescelta, è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare è fissato di anno in anno dal Comitato di Gestione in sede di approvazione del bilancio previsionale.
ART. 11 - LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE
E' istituito il libro dei verbali delle riunioni del Comitato di Gestione la cui tenuta viene affidata al Segretario.
Nel libro sono trascritti gli argomenti trattati e le delibere assunte in ciascuna riunione.
Ciascun verbale deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.

TITOLO TERZO: GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 12 - FINANZIAMENTI
L'attività del Comitato viene finanziata attraverso il contributo "Fondo per la Formazione e la Sicurezza", riscosso attraverso la Cassa Edile di Bolzano.
Inoltre, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, il Comitato utilizzerà tutti gli strumenti a sua disposizione per accedere ai finanziamenti disposti da Enti Pubblici e/o dal Fondo Sociale Europeo.
ART. 13 - FONDO E SPESE
Le somme di cui all'art. 12 sono fatte confluire in un conto corrente intestato a "Comitato Paritetico Edile per la Formazione e la Sicurezza della Provincia Autonoma di Bolzano" a firma congiunta del Presidente e Vice Presidente.
Ogni prelievo può essere fatto, solo con la firma abbinata dei predetti.
ART. 14 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI
L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio di ciascun anno e termina il 31 dicembre dell'anno stesso.
I bilanci di esercizio preventivo e consuntivo sono predisposti dall'organo di Presidenza sulla base delle risultanze contabili fornite dalla segreteria, approvati dal Comitato di Gestione e sottoposti all'approvazione delle organizzazioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.
ART. 15 - ESCLUSIONE DI UNO O PIU' MEMBRI
E’ condizione necessaria per la permanenza nel Comitato un comportamento adeguato agli scopi previsti.
La necessità di programmare l’attività del Comitato anche sotto il profilo economico impone l’obbligo di tutte le associazioni presenti nel Comitato di osservare e di fare osservare rigorosamente l’art. 12 dello Statuto, con l’obbligo di versare il contributo "fondo per la formazione e la sicurezza" tramite la Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano.
La necessità di avere la collaborazione della Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano con l’utilizzazione della sua banca dati per attuare gli scopi sociali del Comitato, impone l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano, sia per le imprese sia per i loro dipendenti e fa conseguente divieto alle associazioni presenti nel Comitato di far parte di organismi paritetici edili diversi e/o concorrenziali con il Comitato stesso e con la Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano.
La violazione degli obblighi suesposti comporta l’esclusione dal Comitato, da pronunciarsi ad opera del Comitato di Gestione e da effettuarsi con le modalità stabilite dall’art. 24, comma III, CC e 21, comma I, CC.

TITOLO QUARTO: SEGRETERIA

ART. 16 - SEGRETARIO
E' istituita la funzione di Segretario. Il Segretario collabora con l'organo di Presidenza per il conseguimento degli scopi statutari. Partecipa alle riunioni del Comitato di Gestione e redige i relativi verbali.
Organizza, inoltre, il lavoro amministrativo del Comitato favorendo l'attuazione delle delibere del Comitato di Gestione avvalendosi su indicazione del Comitato di Gestione eventualmente anche di consulenza tecnica esterna.
Predispone l'invio delle convocazioni e quant'altro gli venga richiesto dal Comitato di Gestione.
Il Segretario, su delibera del Comitato di Gestione è autorizzato a firmare, in esecuzione di delibere prese dall'organo di gestione, in sostituzione di uno dei due componenti l'organo di Presidenza, i quali potranno inoltre delegarlo per iscritto a compiere atti in nome e per conto del Comitato.

TITOLO QUINTO: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17 - CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente Statuto è deferita all'esame delle organizzazioni sindacali provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Bolzano, 28 marzo 2019